Regolamento
Capo I – Elezione delle cariche sociali
Art. 1 - Il Comitato Direttivo, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, propone una o più candidature per ognuna delle cariche elettive in scadenza incluse quelle dei membri del Direttivo che rappresenteranno i principali settori della Microbiologia Generale e delle Biotecnologie Microbiche di cui all'art 7 dello statuto. Tali settori verranno rivisti periodicamente dal Direttivo e discussi nell'Assemblea dei Soci.
Art. 2 - Nella stessa sede, o anche in precedenza tramite il Direttivo, i soci hanno facoltà di proporre altre candidature sostenute da almeno 10 soci, che tengano conto di quanto all'art. precedente.
Art. 3 - La votazione avviene su lista chiusa composta dai candidati di cui agli arti. 1 e 2. Ogni candidato può essere votato solo per la carica e il settore per cui è stato proposto. Ogni socio esprime, alla scadenza dei mandati, un voto per il Presidente, uno per il Segretario-Tesoriere, e un voto per un posto di Consigliere per ognuno dei settori indicati. Risultano eletti il Presidente, il Segretario Tesoriere e il Consigliere di ogni settore che hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, si procede a sorteggio.
Art. 4 - L'assemblea elegge a maggioranza semplice due revisori dei conti.
Capo II – Ammissione dei nuovi soci
Art. 5 - Il Comitato Direttivo decide ogni anno il numero di nuovi soci da ammettere l'anno successivo. Le richieste di associazione, corredate da Curriculum scientifico e da un elenco di non più di cinque pubblicazioni, devono essere presentate da due soci. Ogni socio può presentare non più di due candidati. Il Comitato Direttivo esamina le candidature, e delibera sulla loro ammissibilità al voto dell'Assemblea. Risultano ammessi coloro che hanno riportato il voto della maggioranza dei presenti.
Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono coloro che, previa domanda e voto dell'Assemblea, entrano a far parte della Società a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della candidatura.
Soci Junior. I Soci Junior sono soci di età inferiore ai 31 anni che, previa domanda e voto dell'Assemblea, entrano a far parte della Società a decorrere al 1 Gennaio dell'anno di approvazione della candidatura. Lo stato di Socio Junior ha la durata massima di 4 anni e decade automaticamente al compimento del 31mo anno di età.
Soci Onorari. Possono essere nominati Soci Onorari gli ex-Presidenti della SIMGBM in pensione da almeno un triennio, che si siano distinti per particolari meriti scientifici ed organizzativi all'interno della SIMGBM. La candidatura a Socio Onorario deve essere presentata e motivata per iscritto dal Direttivo e dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci, che provvede all'elezione a maggioranza semplice. La nomina a socio onorario è vitalizia.
Capo III
Art. 6 - Le quote sociali vengono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei soci.
I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota sociale annuale entro e non oltre il 30 Aprile di ciascun anno.
Il mancato versamento della quota sociale per 3 anni consecutivi comporta la decadenza dalla Società. Per esercitare il diritto di voto in assemblea occorre essere in regola con il versamento di tutte le quote sociali, inclusa quella dell'anno in corso.
Ai soli fini della determinazione della quota sociale, sono distinti i Soci Ordinari Strutturati (ivi compresi anche i Ricercatori a Tempo Determinato) dai Soci Ordinari Non Strutturati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Assegnisti, Borsisti, Contrattisti, Dottorandi ed altro personale non strutturato con età superiore a 31 anni).
La quota sociale dei Soci Junior è versata "una tantum" contestualmente alla richiesta di associazione ed in subordine alla sua accettazione.
Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota annuale.